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Etilometro: vale da 0 gradi. In su…

  Una recente sentenza di un giudice di pace di Borgo Valsugana, ha sentenziato che letilometro non sarebbe affidabile in condizioni di gelo o comunque con temperature inferiori allo 0 e il valore registrato non costituirebbe “prova certa” ai fini dellaccertamento.
Detta Sentenza si basa su quanto chiaramente indicato nel Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, numero 196 – relativo al –”Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per laccertamento dello stato di ebbrezza”. Al punto 6.2.2 vengono riportati in particolare i valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove. Che sono i seguenti: alla voce temperatura si trova appunto una «forbice» da 0° a +40°.

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DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n. 196
(G.U. n. 171 del 24.7.1990)
Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per laccertamento dello stato di ebbrezza.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITÀ E DELLINTERNO

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6.2.2 Valori di riferimento e condizioni di funzionamento assegnate
I valori di riferimento ed i valori estremi delle condizioni di funzionamento assegnate da considerare per le prove sono i seguenti:
FATTORI DINFLUENZA CONDIZIONI DI RIFERIMENTO VALORI ESTREMI
tensione dalimentazione alternata tensione nominale : T. N. = 220 V -15 +10 della T. N.
frequenza dalimentazione alternata frequenza nominale: F.N. = 50 Hz 2 % di F.N.
tensione dalimentazione continua tensione nominale : T.N. = 12,5 V 11,5 V e 15,5 V (1)
ondulazione sovrapposta alla tensione continua frequenza da 40 a 400 Hz 0 V ampiezza 0,2 V fra le creste
temperatura 19 °/ 22 ° C 0° /+40° C
umidità relativa umidità ambientale 30 90 %
pressione atmosferica pressione ambientale 850 1025 mbar

titolo in volume degli idrocarburi totali (in equivalente metano) 0 2 ppm 5 ppm

Paolo Pauletta
10/12/2010 – 01:15

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