Quello che credo possa interessare anche per contrastarne l’assurdità, è invece una recente sentenza della prima sezione penale n. 10411, nella quale il giudice ha precisato – un pirata della strada che provochi un incidente mortale tenendo una guida spericolata o sotto l’effetto di sostanze possa essere condannato per omicidio volontario, anziché per il reato minore di omicidio colposo. –
La differenza sostanziale per il Codice Penale è che la punibilità da sei mesi a cinque anni, oppure da due a sette anni in caso di violazione delle norme sulla disciplina stradale, e da tre a dieci con constatato cagionamento della morte altrui a seguito di abuso di alcool o sostanze stupefacenti, si passa con l’omicidio volontario al tetto di una possibile richiesta di reclusione fino a ventuno anni.
Quasi una preparazione al passo successivo. Il dramma dei numeri delle vicende dei fuori di zucca al volante è tale che il legislatore sta pensando di inserire nel Codice penale il nuovo reato di “omicidio stradale”.
Fabrizio Romano
16/06/2011 – 16:26