AUTO TRASFORMATE A GAS, SI CIRCOLA ANCHE IN ATTESA DI COLLAUDO. Ecogas: “Lo ha chiarito una circolare del Ministero dei Trasporti”
“In caso di controllo – spiegano al Consorzio Ecogas, associazione che riunisce circa 1.000 operatori del settore gas auto – dovranno essere esibiti due documenti rilasciati dall’installatore. Il consueto Modello di dichiarazione dell’allestitore, che deve riportare un’annotazione firmata, per presa visione, dell’intestatario del veicolo (ndr: avvertenza: fino all’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i) e la Copia dichiarante della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119), che riporti sul retro l’annotazione della prenotazione della visita e prova, specificando data e luogo.”
Queste indicazioni sono contenute nella circolare 14998/23.30 del 13 febbraio 2009 della Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2, che consente di poter circolare con impianto a gas installato senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 78 del Codice della Strada: sanzione amministrativa di 398 € e ritiro della carta di circolazione, riconsegnata al superamento della visita e prova.
Circolare e modello di dichiarazione dell’allestitore su www.ecogas.it.