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TUTOR: un’altra sentenza smonta multe

Il sistema TUTOR ha rivoluzionato la circolazione sulle autostrade italiane stabilendo l’obbligo di procedere alla velocità imposta dal Codice, la quale viene (nei tratti in cui il servizio è attivo) monitorata e calcolata nel suo valore medio. Se questa, nei tratti sottoposti a controllo, viene rilevata essere “in media” superiore al limite imposto, scatta la sanzione (rilevata con apposite telecamere che sono in grado di fotografare veicolo e targa).

 Sentenza che farà discutere
 – Ma dopo quanto successo in Puglia, si potrebbe aprire un caso nazionale sull’infallibilità del tutor, che potrebbe dare origine a una valanga di ricorsi. Una signora di Casarano, infatti, si è opposta a una multa sollevata con sistema Tutor portando come motivazione un errore nellaccertamento. Le era, infatti, stata applicata la tolleranza del 5% ma questo vale nei fatti per l’autovelox, non per il Tutor. Così l’Avvocato Franco Giustizieri, Giudice di pace della Corte di Casarano, le ha dato ragione. La sentenza del giudice ha sollevato due importanti questioni.

 La regola del 5% non è applicabile – 
Dice la sentenza: la strumentazione utilizzata che viene solitamente classificata come tutor, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dai classici autovelox per un motivo: esso rileva principalmente la velocità media dei veicoli. Dunque il tutor non sanziona una determinata violazione, ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto. Se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta – argomenta il giudice di pace di Casarano – allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale, debba risultare applicata la riduzione del 5% previsto di legge ex D.m. 29/10/97. La stessa però è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio di riduzione del 5 % non previsto per legge.

 Sostanzialmente un conteggio che non è previsto di legge. La questione non è nuova. Già nel 2008 avvenne un caso analogo. Allora, il Giudice di Pace di Viterbo sentenziò che è illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS come previsto ex D.M. 29/10/97. Entra in gioco, in questo caso, l’articolo 345 delle Norme e Disposizioni di Attuazione del C.d.S. il quale afferma che va applicata una riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15% e poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va comunque applicata. Tuttavia, poiché non è conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.

 Il principio di competenza
La legge afferma che la competenza per territorio è quella del luogo della commissione della violazione. Nella fattispecie la sentenza osserva che “la rilevazione con apparecchiatura tutor non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione, quindi va applicato il principio – del resto ormai accertato da normativa europea in tutti gli altri campi – che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”.

 

Alvise Seno
03/10/2011 – 19:59

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