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Tra risparmi e cambi di residenza: la legge Bersani

classe di merito legge bersaniLa legge Bersani, la numero 40 del 2007, ha prodotto novità molto significative in campo assicurativo: se prima ogni veicolo entrava con la classe di merito CU 14 nel meccanismo bonus/malus, con l’avvento di tale legge è possibile, all’acquisto di un veicolo nuovo o usato, usufruire della medesima classe di merito che si è maturata con un altro veicolo già posseduto o che ha maturato un componente del proprio nucleo familiare.

Per poter usufruire della legge Bersani, il veicolo non deve essere mai stato assicurato né deve aver mai circolato col nuovo passaggio di proprietà. Inoltre può essere applicata solo tra tipologie di vetture uguali tra loro (da auto ad auto, da moto a moto; non è possibile il passaggio della stessa classe di merito tra un’auto e una moto), e solo su persone fisiche (non giuridiche, come società o aziende). Tale legge non impone alcun vincolo di parentela, è necessario però che il passaggio della classe di merito avvenga tra chi fa parte dello stesso nucleo familiare, così come viene certificato dallo stato di famiglia. Quindi un figlio non potrà ereditare la classe di merito del padre se non ha la sua stessa residenza, mentre sarà possibile nel caso di persone conviventi. Non è obbligatorio stipulare la polizza presso la stessa compagnia della persona dalla quale si vuole ereditare la classe di merito, l’importante è che l’attestato di rischio stipulato dalla compagnia assicurativa non sia scaduto da più di cinque anni.

Quello che la legge offre è un vantaggio dal punto di vista economico: rientrare in una classe di merito più bassa della quattordicesima permette effettivamente un cospicuo risparmio. Occorre però precisare che le compagnie assicurative non pongono sullo stesso piano una classe di merito reale e una acquisita tramite l’applicazione della Legge Bersani: la tariffa di una classe ereditata è solitamente più alta di una vera. Questa procedura non è assolutamente vietata dalla legge e potrebbe in parte annullare il risparmio per l’assicurato, quindi conviene sempre confrontare la tariffa di una nuova polizza con o senza applicazione della Legge Bersani.

Infine, una questione che ha suscitato molti dubbi è il cambio di residenza: cosa succede se ci si trasferisce dopo aver ereditato la classe di merito di un convivente? Al contrario di quanto millantano le assicurazioni, niente: non si deve nè ripartire dalla quattordicesima classe, né sottrarre da tale classe il numero di anni in cui si ha circolato con la classe di merito acquisita. Dopo che la compagnia si è accertata che il richiedente conviva stabilmente col proprietario del veicolo di cui si chiede l’acquisizione della classe di merito, la polizza assume vita propria. Se tuttavia il cambio di residenza avviene subito dopo la prima stipula della polizza, le cose potrebbero complicarsi: la leg ge parla di convivenza stabile, quindi trasferirsi dopo poco tempo potrebbe portare la compagnia assicurativa a revocare la polizza ereditata. Non è un fatto dovuto né previsto dalla legge: è a discrezione dell’assicurazione. Per evitare tali disguidi, è consigliabile non trasferire la propria residenza fino al primo rinnovo della polizza (1 anno), o almeno fino alla stesura del primo attestato di rischio, che consolida la classe a proprio nome (10 mesi dalla stipula). Se invece a cambiare residenza è il proprietario della vettura da cui si è presa la classe, l’assicurato non deve comunicare niente alla propria compagnia, a meno che entrambi i conviventi non siano assicurati presso la stessa assicurazione: in tal caso verrebbe meno il requisito di stabilità della convivenza.

Manuela Caputo

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