Questa probabilità è calcolata in base all’attestato di rischio, il documento ufficiale che riporta il numero di sinistri in cui si è stati coinvolti, con o senza colpa, e che certifica il livello della classe di merito assegnato dalla propria compagnia di assicurazione. Per garantire un riconoscimento universale di tale classe, deve essere segnalata anche la classe universale CU: dato che ciascuna compagnia utilizza una propria scala interna per definire l’evoluzione e il numero delle classi, la classe di merito universale permette di rendere confrontabili tra loro le scale. L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni – attesta infatti il numero di incidenti negli ultimi 5 anni – e viene inviato all’assicurato ogni anno almeno un mese prima della scadenza del contratto di polizza. Prima del 2007, quando non era ancora in vigore in nuovo codice assicurativo, la scadenza per le compagnie era di soli 3 giorni e rendeva di fatto difficile e sicuramente più impegnativo effettuare un cambio di compagnia assicurativa.
L’ATR ha dunque un periodo di osservazione non allineato alla durata del contratto di polizza (1 anno). Nello specifico: per il primo anno, il periodo di osservazione va dal primo giorno di attivazione della polizza sino a sessanta giorni prima della sua scadenza; per gli anni successivi invece, parte due mesi prima dell’attivazione della nuova polizza e termina sessanta giorni prima della scadenza annuale della polizza. Perciò se il sinistro avviene dopo il periodo di osservazione, verrà inserito nell’attestato di rischio successivo.
Manuela Caputo