In caso di incidente
Può capitare di fare incidenti nei modi più banali e disparati: appena usciti dal proprio cancello, tenendo aperto uno sportello della macchina, urtando un veicolo posteggiato.
Cosa fare in questi casi? Innanzitutto c’è da sapere in ogni caso di collisione e di danni tra veicoli a motore, esiste la presunzione di responsabilità paritaria: si presume, cioè, che la responsabilità sia di uguale entità per entrambe le parti, secondo quanto dice l’art. 2054 del codice civile. Si può superare questa presunzione solo se si dimostra che una delle due parti abbia causato l’incidente e la condotta dell’altro sia conforme alle norme del codice della strada.
Ad ogni modo, sia che abbiamo causato o subito un sinistro, è obbligatorio informare per iscritto la propria Assicurazione entro tre giorni dalla data dell’incidente. Anche nel caso in cui non si ritenga di avere responsabilità, è proprio interesse informare la Compagnia tramite una denuncia cautelativa poiché altrimenti l’assicuratore dovrebbe basarsi sulle dichiarazioni e sulle prove della controparte.
La constatazione amichevole è il modo più agevole e veloce per ricevere un indennizzo se si ha ragione almeno in parte. Il modulo blu va compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambe i conducenti. Con questo documento si ha diritto alla CID (Convenzione Indennizzo Diretto), che liquida i danni alle cose entro trenta giorni e i danni alle persone entro 45, beneficiando così di una procedura più veloce rispetto a quanto prevede la legge: 60 giorni per i danni alle cose e 90 per i danni alle persone. Se una delle parti rifiuta di firmare il modulo blu, questo non potrà valere come constatazione amichevole, ma potrà essere comunque impiegato per denunciare il sinistro alla propria Compagnia. In questo caso, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, si dovrà inviare una richiesta di risarcimento danni alla Compagnia del responsabile dell’incidente, utilizzando il modello ricevuto alla stipula del contratto.
C’è inoltre da tener presente che le assicurazioni, specialmente in caso di incidenti tra due veicoli, non esaminano attentamente tutte le circostanze del caso singolo, ma si limitano ad un’applicazione dello schema di ripartizione della responsabilità in base a casistiche ricorrenti. Tale schema non fornisce risposte soddisfacenti, ma pratiche ed efficaci per le case assicuratrici: incrociando le condotte più tipiche, porta ad un esito di tipo “T” (torto), “R” (ragione), “C” (Concorso), o “NC” non classificabile. Di fronte a uno scontato rifiuto di risarcimento quindi, sarà quindi meglio per chi abbia subito ingenti danni al veicolo rivolgersi al Giudice di Pace, sempre che si abbiano testimoni che possano provare la colpevolezza dell’altro conducente.
Manuela Caputo