Ma è proprio qui che si cela uno dei più insidiosi tranelli della legge, e dobbiamo ringraziare l’Art. 126 bis del codice della strada per questo: si tratta del famoso invito, contenuto in una postilla dei verbali, a comunicare i dati di chi guidava al momento dell’infrazione.
In realtà questo invito è a tutti gli effetti un obbligo valido per ogni multa notificata a casa del proprietario del mezzo, cioè in tutti i casi in cui non è stato possibile contestare immediatamente la contravvenzione. Tale obbligatorietà viene ben compresa quando ci viene recapitata una multa salatissima, che va dai 369 € e può superare i 1000 €.
Ѐ bene sapere che il non essere in grado di ricordare a chi si è prestato il proprio veicolo non è ritenuta una giustificazione valida: la più recente giurisprudenza ritiene che il titolare dell’auto è in tutto e per tutto responsabile dell’uso che gli altri ne fanno.
C’è da dire che si presenta una via di fuga, ma è tutt’altro che sicura. L’amministrazione ha l’obbligo di notificare la multa entro 90 giorni dall’illecito (termine più lungo di 30 giorni rispetto al precedente obbligo) : se la notifica non avviene, la sanzione viene annullata.
Così ha stabilito la Cassazione, che ha ritenuto che lo sforzo mnemonico di ricordare chi fosse alla guida può essere imposto solo entro tempi ragionevoli: i suddetti 90 giorni. Dunque, nel caso in cui non si abbia ricevuto la multa entro i 60 giorni, si rischierebbe una multa salata per tentare la sorte e sperare che la pubblica amministrazione si dimentichi di notificare la sanzione nei trenta giorni successivi. Il gioco vale la candela?
Manuela Caputo