ATTENZIONE AGLI ALLARMISMI: il nome di patente e libretto devono coincidere SOLO IN ALCUNI CASI
In questi giorni è circolata molto questa notizia: ‘’Dal 3 Novembre 2014, se sulla Carta di Circolazione il nome di chi guida non coincide con l’intestatario della macchina, si può arrivare a pagare una multa di 705 euro’’.
Ecco, bando agli allarmismi e alle semplificazioni, la circolare del Ministero dei Trasporti non si riduce a questo. Innanzitutto è bene sapere che questo provvedimento era in vigore già da quest’estate – si tratta della circolare 15513 dello scorso 10 luglio – durante i lavori per l’approvazione del Nuovo Codice della strada, ma a ridosso della scadenza ha avuto la sua degna risonanza condita da preoccupazione.
In sostanza, la comunicazione della circolare riguarda l’annotazione sulle Carte di Circolazione dei mezzi: se un soggetto, diverso dal proprietario del veicolo, utilizza tale veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, allora la Carta di Circolazione va aggiornata col suo nominativo e la scadenza temporale dell’utilizzo. Sarà inoltre onere dell’intestatario la registrazione delle eventuali variazioni delle generalità di chi utilizza il suo veicolo presso il Dipartimento per i trasporti a cui fa riferimento.
In poche parole: patente e libretto dovranno coincidere, vero. MA, c’è un ma (e qui affondiamo gli allarmismi): innanzitutto il provvedimento va a colpire in particolare quelle auto in comodato d’uso (concessione a lungo termine), che si verificano nei vari casi di locazione senza conducente, di auto aziendali, e di locazione senza conducente da affidare ai corpi di polizia locale. In aggiunta, per evitare truffe verranno coinvolti i veicoli intestati a soggetti incapaci di agire o anche di veicoli facenti parte del patrimonio di trust finanziari. Uno dei casi più frequenti è quello del comodato di veicoli aziendali, cioè le vetture che vengono concesse, per un periodo superiore ai 30 giorni, ai dipendenti. In questi casi è la persona fisica, che ha il potere di agire in nome del comodante, e quindi deve presentare una richiesta per la variazione degli intestatari sulla Carta di Circolazione.
Comunque, solo i veicoli intestati a partire dal 3 Novembre saranno soggetti alla nuova normativa. Dunque, nessun effetto retroattivo per chi abbia stipulato un accordo in data precedente a quella dell’entrata in vigore della circolare e delle indicazioni in essa contenute. L’interpretazione che più preoccupava di questo provvedimento era quella riguardante l’utilizzo della macchina da più persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare: è bene quindi precisare che resta facoltativa la registrazione del comodato d’uso in questo caso. Chi utilizza l’auto di un convivente, ma non ne è proprietario, può stare tranquillo, non incorrerà in alcuna infrazione e non dovrà pagare questi 705 euro di multa in caso di controlli.
Manuela Caputo