Non è sufficiente la verbalizzazione degli agenti della polizia municipale che attesta che l’accertamento era in regola e la postazione mobile dell’autovelox fosse visibile a tutti i veicoli in transito.
In pratica, il magistrato afferma che, se l’ente accertatore (in questo caso la polizia municipale) non documenta la prova contraria, dimostrando inconfutabilmente che il trasgressore ha visto la postazione mobile, il soggetto multato evita la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente.
A prova di quanto affermato, il ricorso dell’automobilista è stato accolto,
Per il giudice di pace, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , le affermazioni dei vigili sulla visibilità della postazione per la rilevazione elettronica delle infrazioni, non sono assistite da valenza probatoria privilegiata in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.
L’amministrazione, non è riuscita a fornire un riscontro probatorio che avesse i requisiti necessari ai fini della legittimità dell’accertamento, e il nostro automobilista è andato a stappare una bottiglia di champagne. Speriamo che poi non si rimetta al volante…