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Buche killer, ecco come ottenere un risarcimento

Vi è mai capitato di prendere una buca sulla strada, rovinando il cerchione, gli ammortizzatori o almeno uno pneumatico? Naturalmente sapete come sostituire la gomma, usare il crick  e magari anche arrivare a casa con tre ruote, ma sapete come chiedere un risarcimento? Noi ve lo raccontiamo.

A molti è capitato di sobbalzare in macchina durante la guida, perché si è imbattuto in una buca neanche poco profonda… ancora peggio in bici, dato che il ciclista può rischiare di rimanere con la ruota incastrata in una piccola voragine, con conseguente e rovinosa caduta. Queste sono conseguenze ancora ‘’sopportabili’’, ma a onor del vero i dissesti del manto stradale possono essere la causa di incidenti gravi e danni fisici per chi percorre una strada la cui manutenzione lascia a desiderare. Cosa potrebbe succedere se, a causa di una buca, una macchina sbandasse nella corsia opposta? O se un ciclista  finisse in mezzo alla strada e venisse investito?
Per i danni causati dalla cattiva manutenzione della strada, si può richiedere un risarcimento all’Ente proprietario della strada: il Comune o la Provincia di riferimento, oppure l’Anas per quanto riguarda i tratti autostradali. Ma per dimostrare il danno è importantissimo verificare il rapporto di causa-effetto: quindi è opportuno, in primo luogo fare foto panoramiche della strada per individuare la zona (oggi, con qualsiasi telefonino non è un problema), poi tocca al dettaglio del manto stradale nel punto dove c’è la buca, e infine fotografare danni che, capitare sulla buca, vi ha provocato.
Oltre alle fotografie, per danni materiali al veicolo, occorre andare dal proprio carrozziere o meccanico di fiducia, per farsi stilare un preventivo delle riparazioni. Se avete urgenza di aggiustare l’auto, sarà necessario conservare la fattura relativa alla riparazione.
In caso abbiate riportato anche danni fisici, è necessario recarsi in un Pronto Soccorso per le diagnosi e la certificazione delle lesioni subite: questa documentazione in un secondo tempo potrà essere integrata con le valutazioni del medico legale.

A questo punto, potere inviare tutto il materiale raccolto, insieme a una diffida, completa di riferimenti al luogo, data e modalità del sinistro, alla sede legale dell’ente responsabile della manutenzione stradale (Comune o la Provincia, oppure l’Anas), entro 5 anni dal fatto,  verificando il cosiddetto rapporto di custodia – bisogna cioè accertarsi che l’ente proprietario abbia effettivo potere di controllare ed eliminare i pericoli stradali.
Non scoraggiatevi se, l’Ente proprietario, delega la gestione del sinistro alla sua Compagnia Assicuratrice, il destinatario della richiesta di risarcimento è sempre l’Ente proprietario e in caso di vertenza giudiziale soltanto quest’ultimo dovrà essere chiamato davanti al Giudice per il processo.
Nel caso invece si verifichi un incidente le cose si complicano, e per essere risarciti bisogna dimostrare le circostanze concrete nelle quali il sinistro è avvenuto: quindi è indispensabile fare intervenire una pattuglia Polizia perché rediga un verbale che riporti le condizioni del tratto di strada percorso. Anche in questo caso è meglio scattare alcune fotografie del posto e delle condizioni del mezzo, ma in aggiunta è utile recuperare immediatamente i nominativi di tutti i testimoni che hanno assistito all’incidente.
Una curiosità: un tempo era necessario dimostrare anche che l’anomalia (la buca o la spaccatura nella strada) fosse collocata in modo da non essere percepibile. Sulla base di questo orientamento – che oggi non è più accolto – il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare oltre alla dinamica del fatto, anche la difficoltà nella percezione del pericolo: una prova particolarmente complessa da fornire specie nei casi in cui l’unico testimone del fatto era il danneggiato stesso. Oggi, invece, è generalmente riconosciuto che la responsabilità per il sinistro vada addossata all’Ente proprietario della strada.

Dopotutto per la manutenzione della viabilità, lo Stato investe cinque miliardi di euro all’anno. Inoltre il gestore di una strada ha sempre l’obbligo di tenerla in condizioni di sicurezza e non può liberarsene semplicemente affermando che l’estensione della propria rete stradale è talmente ampia da non poterla sorvegliare. È il cosiddetto obbligo di custodia, che è stato affermato dalla terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 24793/2013.
Ma attenzione! Il fatto che sulla strada ci fosse una buca non basta a sollevare il danneggiato da ogni responsabilità: purtroppo sarà necessario dimostrare comunque di aver percorso la strada con la ‘’dovuta attenzione’’, quindi, è consigliabile rivolgersi a un avvocato per formulare correttamente la richiesta di danni.

Manuela Caputo

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