Se, per lo stesso veicolo, il proprietario è diverso dall’intestatario della polizza, le compagnie assicurative fanno pagare un premio più alto. Come si può risparmiare allora, nel caso della comunione di beni?
Questo discorso vale, nello specifico, per coniugi che sono in regime di comunione di beni: l’Rca può essere stipulata a nome di un coniuge anche se il veicolo è intestato all’altro, perché dal punto di vista dell’assicurazione, moglie e marito si comportano come un’unica persona. Per verificare che effettivamente ci sia il legame di comunione dei beni, di solito la compagnia assicuratrice richiede un documento che lo attesti: o il documento rilasciato dal Comune o una semplice autocertificazione. Per le assicurazioni è indifferente che a stipulare la polizza sia l’uno o l’altro coniuge, ma c’è da tener presente che quando l’intestatario della polizza non coincide col proprietario del veicolo, le compagnie applicano una maggiorazione sul prezzo dell’Rca.
Poniamo ora che si voglia sostituire il vecchio veicolo condiviso dai due coniugi. Cosa è meglio fare: mantenere la stessa polizza (sempre in comunione di beni) sul nuovo veicolo, o annullarla per stipularne appositamente una nuova? Dipende dall’entità delle tasse previste: quando si richiede l’annullamento della polizza prima della sua scadenza, viene rimborsato solo la parte di premio che abbiamo precedentemente pagato ma di cui non abbiamo usufruito; sul nuovo contratto di polizza però si dovranno pagare le nuove tasse, che in base alla provincia di residenza vanno dal 22,5% al 26%. Questo significa che se la maggiorazione non è così alta, allora conviene mantenere la vecchia polizza in comunione di beni e applicarla al nuovo veicolo; viceversa, meglio stipulare una nuova Rca in comunione di beni.
Manuela Caputo