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Rca in comunione di beni: c’è risparmio?

Se, per lo stesso veicolo, il proprietario è diverso dall’intestatario della polizza, le compagnie assicurative fanno pagare un premio più alto. Come si può risparmiare allora, nel caso della comunione di beni?

Anche se non si possiede una macchina, si può essere intestatari di una polizza Rca?  Ѐ addirittura possibile modificare ogni anno il nome di chi sottoscrive la polizza, a patto che resti immutato il proprietario del mezzo.
Questo discorso vale, nello specifico, per coniugi che sono in regime di comunione di beni: l’Rca può essere stipulata a nome di un coniuge anche se il veicolo è intestato all’altro, perché dal punto di vista dell’assicurazione, moglie e marito si comportano come un’unica persona. Per verificare che effettivamente ci sia il legame di comunione dei beni, di solito la compagnia assicuratrice richiede un documento che lo attesti: o il documento rilasciato dal Comune o una semplice autocertificazione. Per le assicurazioni è indifferente che a stipulare la polizza sia l’uno o l’altro coniuge, ma c’è da tener presente che quando l’intestatario della polizza non coincide col proprietario del veicolo, le compagnie applicano una maggiorazione sul prezzo dell’Rca.
Dove sta quindi la convenienza della comunione dei beni, se in questo caso le assicurazioni chiedono un premio più alto? Un modo per risparmiare c’è, ed è quello di effettuare un passaggio di proprietà al coniuge con la classe di merito più bassa. Il discorso sarà analogo nei casi in cui il veicolo venga venduto da un coniuge all’altro: chi lo acquista potrà usufruire della classe di merito del coniuge, e le compagnie saranno tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo. Questa possibilità è data solo dalla disciplina della comunione dei beni, e non rientra nel merito della legge Bersani: è bene fare questa distinzione, perché anche le classi ereditate hanno premi più alti di quelle reali, ma per motivi diversi da quelli della comunione di beni.
Poniamo ora che si voglia sostituire il vecchio veicolo condiviso dai due coniugi. Cosa è meglio fare: mantenere la stessa polizza (sempre in comunione di beni) sul nuovo veicolo, o annullarla per stipularne appositamente una nuova? Dipende dall’entità delle tasse previste: quando si richiede l’annullamento della polizza prima della sua scadenza, viene rimborsato solo la parte di premio che abbiamo precedentemente pagato ma di cui non abbiamo usufruito; sul nuovo contratto di polizza però si dovranno pagare le nuove tasse, che in base alla provincia di residenza vanno dal 22,5% al 26%. Questo significa che se la maggiorazione non è così alta, allora conviene mantenere la vecchia polizza in comunione di beni e applicarla al nuovo veicolo; viceversa, meglio stipulare una nuova Rca in comunione di beni.

Manuela Caputo

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