Al via la Conciliazione assistita obbligatoria
Nasce una nuova forma di mediazione a supporto della giustizia civile italiana che, ma molti anni, non è in grado di affrontare il carico processuale. La conciliazione assistita sembra essere la soluzione, ma chi paga le spese legali?
Per la giustizia civile italiana, la mancanza di strutture, di mezzi, e di costi in continuo aumento è stato un problema insormontabile, tanto da provocare tempi di attesa assolutamente inadeguati. Questo è il motivo per cui, il Legislatore ha pensato di affidare parte della giurisdizione civile a metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Così è divenuta obbligatoria la negoziazione assistita, da tentarsi prima di intraprendere una causa di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale. Infatti, il decreto stabilisce che è obbligatorio tentare una conciliazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.
In pratica, in caso di incidente, l’avvocato del danneggiato dovrà contattare per iscritto la controparte, specificando l’oggetto della controversia, e proponendo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
A questa proposta invito la controparte potrà: 1 – aderire all’invito, 2 – non rispondere, 3 – rifiutare la negoziazione.
Nel primo caso sarà stipulata dagli avvocati delle due parti la “convenzione di negoziazione assistita” nella quale le parti si impegnano a cooperare ai fini di risolvere la controversia.
Sia nel secondo caso che nel terzo, l’art. 4, D.L. 132/2014, specifica che il rifiuto “puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio”, e quindi pesare sulla decisione del giudice chiamato in causa, il quale verificando che la negoziazione non è stata stipulata, assegnerà prima di accettare l’istanza, un nuovo termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.
Quindi, negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ma da oggi in poi chi pagherà le spese legali di questa procedura?
Il dubbio è legittimo, dato che per i casi regolamentati dall’art. 149 del CAP (procedura di risarcimento diretto), dalla lettura dell’art. 9co 2° del regolamento (DPR 254/2006) viene precisato che ‘Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona’.
Conseguentemente se l’importo corrisposto non è stato accettato a saldo ma solo in acconto, gli onorari sono dovuti. Lo ha scritto a chiare lettere anche l’ANIA all’art 6 della circolare Prot. 0352 del 13/10/2006, questo il testo: In merito agli onorari da riconoscersi ai patrocinatori, se nulla è dovuto quando la somma viene accettata dall’assicurato/danneggiato, in caso contrario gli onorari sono dovuti sul valore dell’intero danno.
Luigi Cipriano, Presidente Aneis, Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale commenta così:
“Ho già avuto modo di esprimere il mio parere sulla negoziazione assistita, un istututo inutile quantomeno nei casi relativi a sinistri stradali. Le perplessità sono molte ma ritengo di poter affermare che a pagare dovrà essere la Compagnia”.
Secondo il senso logico delle norme, se è stata inoltrata precisa e dettagliata richiesta risarcitoria, seguendo diligentemente l’art. 148 del CAP, in caso di lesioni la Compagnia deve, entro 90 giorni successivi al ricevimento della richiesta, proporre congrua e motivata offerta.
Se l’offerta viene accettata, la pratica è chiusa e la Compagnia deve pagare solo l’importo concordato, ma se l’offerta viene ritenuta insoddisfacente e il Patrocinatore riesce ad ottenere una somma aggiuntiva, l’onorario sull’intero valore del danno resta a carico della Compagnia, sia che l’accordo sia stato raggiunto in fase stragiudiziale, grazie alla negoziazione assistita sia attraverso la sentenza di un giudice.
Infine – conclude Cipriano – “appare a tutti evidente che nella negoziazione l’avvocato tratterà il complessivo danno subito dal cliente nel quale ci sono anche gli onorari che il danneggiato dovrà ovviamente pagare a chi lo ha assistito. In caso di mancato riconoscimento di questi la procedura di negoziaziazione fallirà e, in causa, il Giudice ben saprà porre a carico del soccombente gli onorari del legale e dell’eventuale patrocinatore stragiudiziale che ha trattato la pratica nella fase antecedente la negoziazione (Cass. Civ. Sez. III, Sent. 21 gennaio 2010 n. 997)”.
Facendo le debite considerazioni non è ancora chiaro se la negoziazione assistita darà i risultati attesi oppure alla fine andrà a dilazionare i tempi processuali.
Carla Righi