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Al via la Conciliazione assistita obbligatoria

Nasce  una nuova forma di mediazione a supporto della giustizia civile italiana che, ma molti anni, non è in grado di affrontare il carico processuale. La conciliazione assistita sembra essere la soluzione, ma  chi paga le spese legali?

conciliazione assistitaPer la giustizia civile italiana, la mancanza di strutture, di mezzi, e di costi in continuo aumento è stato un problema insormontabile, tanto da provocare tempi di attesa assolutamente inadeguati. Questo è il motivo per cui, il Legislatore ha pensato di affidare parte della giurisdizione civile a metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Così è divenuta obbligatoria la negoziazione assistita, da tentarsi prima di intraprendere una causa di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale. Infatti, il decreto stabilisce che è obbligatorio tentare una conciliazione prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il pagamento di somme inferiori a 50.000 euro nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

In pratica, in caso di incidente, l’avvocato del danneggiato dovrà contattare per iscritto la controparte, specificando l’oggetto della controversia, e proponendo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
A questa proposta invito la controparte potrà: 1 – aderire all’invito, 2 – non rispondere, 3 – rifiutare la negoziazione.
Nel primo caso sarà stipulata dagli avvocati delle due parti la “convenzione di negoziazione assistita” nella quale le parti si impegnano a cooperare ai fini di risolvere la controversia.
conciliazione assistitaSia nel secondo caso che nel terzo, l’art. 4, D.L. 132/2014, specifica che il rifiuto “puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio”, e quindi pesare sulla decisione del giudice chiamato in causa, il quale verificando che la negoziazione non è stata stipulata, assegnerà prima di accettare l’istanza, un nuovo termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.

Quindi, negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ma da oggi in poi chi pagherà le spese legali di questa procedura?

Il dubbio è legittimo, dato che per i casi regolamentati dall’art. 149 del CAP (procedura di risarcimento diretto), dalla lettura dell’art. 9co 2° del regolamento (DPR 254/2006) viene precisato che ‘Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona’.
Conseguentemente se l’importo corrisposto non è stato accettato a saldo ma solo in acconto, gli onorari sono dovuti. Lo ha scritto a chiare lettere anche l’ANIA all’art 6 della circolare Prot. 0352 del 13/10/2006, questo il testo: In merito agli onorari da riconoscersi ai patrocinatori, se nulla è dovuto quando la somma viene accettata dall’assicurato/danneggiato, in caso contrario gli onorari sono dovuti sul valore dell’intero danno.
conciliazione assistitaLuigi Cipriano, Presidente Aneis, Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale commenta così:
“Ho già avuto modo di esprimere il mio parere sulla negoziazione assistita, un istututo inutile quantomeno nei casi relativi a sinistri stradali. Le perplessità sono molte ma ritengo di poter affermare che a pagare dovrà essere la Compagnia”.
Secondo il senso logico delle norme, se è stata inoltrata precisa e dettagliata richiesta risarcitoria, seguendo diligentemente l’art. 148 del CAP, in caso di lesioni la Compagnia deve, entro 90 giorni successivi al ricevimento della richiesta, proporre congrua e motivata offerta.
Se l’offerta viene accettata, la pratica è chiusa e la Compagnia deve pagare solo l’importo concordato, ma se l’offerta viene ritenuta insoddisfacente e il Patrocinatore riesce ad ottenere una somma aggiuntiva, l’onorario sull’intero valore del danno resta a carico della Compagnia, sia che l’accordo sia stato raggiunto in fase  stragiudiziale, grazie alla negoziazione assistita sia attraverso la sentenza di un giudice.

Infine – conclude Cipriano – “appare a tutti evidente che nella negoziazione l’avvocato tratterà il complessivo danno subito dal cliente nel quale ci sono anche gli onorari che il danneggiato dovrà ovviamente pagare a chi lo ha assistito. In caso di mancato riconoscimento di questi la procedura di negoziaziazione fallirà e, in causa, il Giudice ben saprà porre a carico del soccombente gli onorari del legale e dell’eventuale patrocinatore stragiudiziale che ha trattato la pratica nella fase antecedente la negoziazione (Cass. Civ. Sez. III, Sent. 21 gennaio 2010 n. 997)”.
Facendo le debite considerazioni non è ancora chiaro se la negoziazione assistita darà i risultati attesi oppure  alla fine andrà a dilazionare i tempi processuali.

Carla Righi

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