Equitalia sta notificando numerose cartelle di avviso per il bollo auto non pagato (tassa di possesso), o solleciti di pagamento relativi; tuttavia buona parte di queste pretese risultano prescritte e, quindi, non dovute. Vediamo come ci si può difendere secondo gli esperti di “laleggepertutti.it”
Prescrizione – Quando scatta la prescrizione del bollo auto? Il bollo auto può essere preteso da Equitalia per massimo 3 anni che iniziano a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il tributo scade. Se Equitalia dovesse effettuare un pignoramento o un fermo auto dopo tale termine, l’importo non sarebbe dovuto perché prescritto e il pignoramento nullo.
Per esempio: se a dicembre 2015 scade il bollo auto e il termine di pagamento è gennaio 2016, i tre anni iniziano a partire dal 2017 e, quindi, l’imposta non è dovuta a partire dal 2020. È possibile verificare l’anno a cui il bollo auto – di cui viene intimato il pagamento – si riferisce attraverso la lettura della cartella di pagamento, nella pagina relativa al dettaglio delle imposte iscritte a ruolo. Lì viene evidenziata l’annualità per la quale il contribuente è moroso.
Verifica – Per accertarsi che il sollecito sia stato effettivamente spedito, il contribuente può fare istanza di accesso agli atti amministrativi, presentandola allo sportello di Equitalia e chiedendo di poter visionare le ricevute in originale della raccomandata di consegna del sollecito. Equitalia deve rispondere entro 30 giorni. L’eventuale silenzio è impugnabile davanti al TAR. Il sollecito di pagamento intervenuto oltre 3 anni dopo la cartella di Equitalia non interrompe la prescrizione e, pertanto, nulla è dovuto.
Si può fare ricorso ? Se al contribuente risulta prescritto il pagamento e che nessun sollecito è mai stato effettivamente spedito, può fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, assistito da un avvocato o un commercialista. Se il contribuente ha ricevuto un sollecito di pagamento riferito a una cartella notificata più di tre anni prima, potrà impugnare il sollecito medesimo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione), sostenendo la prescrizione del tributo.
In alternativa al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza in autotutela all’ente titolare del credito (la Regione), con la consapevolezza, tuttavia, che tale atto non sospende i termini per presentare ricorso al giudice. Pertanto, se l’istanza non dovesse essere accolta il contribuente perderebbe la possibilità di impugnare la cartella.
(Tratto da:Autologia – Fonte laleggepertutti.it)