Il Tribunale ha ribadito che ogni clausola assicurazioni è da ritenersi vessatoria.
Capita che le polizze auto riservino qualche sorpresa, o incomprensione. Per esempio dopo un incidente.
Le assicurazioni non possono imporre ai propri clienti di far riparare i danni ai loro veicoli (auto o moto che siano) presso le carrozzerie convenzionate con le compagnie, anche quando dicono sia previsto dalle clausole del contratto standard, pur essendo accettato alla stipula della polizza.
Se ce ne fosse ancora bisogno, è quanto hanno stabilito due recenti sentenze del Tribunale di Torino, ritenendo queste clausole
vessatorie, e di fatto prive di validità se riferite semplicemente parte di un contratto standardizzato. Possono essere valide solo in virtù di specifici accordi negoziati e comprovati per iscritto dalle parti.
Come nel caso della sentenza 657/2017 depositata il 7 febbraio dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino relativo ai danni subiti causa eventi atmosferici, o la 1530/2017 del 22 marzo dove si contestava l’offerta dello sconto sulla polizza in cambio dell’accordo a ricorrere per eventuali riparazioni a officine convenzionate. In entrambi i casi il Tribunale ha sancito la natura vessatoria di tale tipo di clausole considerandole una “restrizione alla libertà contrattuale”.
Redazione MotorAge