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Incidenti stradali, per i risarcimenti cambiano il metodo e gli importi

La legge sulla concorrenza porterà tante novità importanti in materia regole e indennizzi per gli incidenti stradali. Ecco cosa cambia

Le compagnie assicurative ce l’hanno messa tutta per osteggiare il nuovo decreto Concorrenza. Ma alla fine, dopo circa 900 giorni di gestazione sono state scritte le nuove regole. Sopratutto in materia di identificazione dei testimoni, validità della prova all’interno del processo e determinazione del danno non patrimoniale.

Obiettivo: evitare testimoni di comodo

Chiedendo un risarcimento alla propria assicurazione in caso di incidenti stradali che hanno provocato danni solo alle vetture implicate, si devono trasmettere subito i dati dei testimoni presenti. In caso di mancata indicazione la Compagnia invierà un sollecito al quale è necessario rispondere entro 60 giorni. Se non vengono rispettati i termini si perde il diritto di chiedere la prova testimoniale. Anche in caso di eventuale causa civile.

La normativa fa eccezione per i casi in cui sia dimostrabile che al momento dell’incidente non era effettivamente possibile identificare il testimone oppure se i danni sono estesi alle persone.

Una novità rilevante riguarda il fatto che lo stesso testimone non potrà essere citato in più di tre cause nell’arco di cinque anni. Pena la verifica da parte di un giudice per il reato di falsa testimonianza o frode all’assicurazione.

La scatola nera è considerata piena prova.

Il decreto Concorrenza prevede la possibilità che l’assicurato installi sulla propria auto una “scatola nera” (detta anche black box) fornita dall’assicurazione stessa. Il dispositivo registra tutte le azioni del conducente e tutti dati relativi al comportamento del conducente alla guida, anche in caso di incidenti stradali. Le rilevazioni della scatola nera avranno pieno valore di prova. In pratica ha la stessa valenza di un verbale della polizia stradale che difficilmente può essere contestato. Proprio per questo, il dispositivo non può essere disinstallato o manomesso senza rischiare una denuncia per frode.

Niente risarcimento se c’è il sospetto di frode

Altra novità in materia di risarcimento è il diritto della Compagnia di non formulare offerte a rimborso del danno se nella denuncia si riscontrano almeno due “parametri di significatività”. In pratica l’assicurazione non pagherà per il sinistro se dalla consultazione dell’archivio informatico risultano anomalie, una incongruenza del danno dichiarato dal richiedente o altri indicatori di frode. Naturalmente, ricevute le determinazioni conclusive della Compagnia oppure trascorso termine di 60 giorni il danneggiato può intentare causa per il risarcimento dei danni.

Tabelle uniche nazionali

La legge sulla concorrenza prevede che vengano approvate delle tabelle uniche nazionali per tutte le microlesioni (comprese tra uno e nove punti di invalidità) e le macrolesioni (comprese tra dieci e cento punti) causate da incidente stradale. Le tabelle, che saranno aggiornate annualmente all’Istat, riscriveranno completamente i valori dei risarcimenti per danno biologico basandosi su parametri certi e uguali per tutti. Per esempio, il valore del primo punto percentuale di invalidità scenderà a 795,91 euro e l’importo giornaliero a 39,37 euro. Inoltre, il recente provvedimento stabilisce che il danno biologico dovrà essere necessariamente provato da esami clinici strumentali.
Il risarcimento potrà comunque essere aumentato dal giudice, a sua discrezione per i casi documentati e obiettivamente accertati. Ma solo fino al 30% per le macrolesioni e fino al 20% per le microlesioni.

La redazione

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