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Fermo amministrativo: annullato

 La mancata notifica del preavviso di fermo determina la nullità del fermo amministrativo. Così ha deciso in un’altra importante sentenza il Giudice di Pace di Milano.  

 Sul fermo amministrativo è competente il Giudice di Pace secondo il rito ordinario. In tal senso viene ammessa l’opposizione alle cartelle e al fermo anche quando questi viene presa conoscienza tramite estratto di ruolo.

Il Giudice di Pace di Milano, sezione I, Dott. Banfi, ha così emesso la sentenza 7280/2017 in merito al ricorso di un cittadino contro un fermo amministrativo. Quest’ultimo è stato considerato illegittimo perché le cartelle esattoriali non erano state notificate in modo adeguato, legittimamente.

Nello specifico il cittadino aveva accumulato un debito presunto di oltre € 13.000,00 a cui era seguito il fermo amministrativo. Tuttavia talune cartelle (19) non erano mai state notificate dalla pubblica amministrazione, ed il fermo non era stato preceduto da idoneo preavviso. Nella sentenza il giudice rileva così la prerscrizione dei crediti e dichiara, di fatto, il fermo illegittimo.

Sempre nella sentenza vengono chiariti altri aspetti spinosi sull’argomento:

– è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta;

– il fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura ad essa alternativa a cui sono applicabili le regole del rito di cognizione ordinario.

 La Redazione

 

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