Giudice di Pace contro Prefetto: sanzione annullata
Sentenza storica da parte del Giudice di Pace di Milano. Annulla la sanzione e fa pagare le spese al Prefetto perché non ha ascoltato l’automobilista. Un diritto alla difesa.
E’ illegittima l’ordinanza prefettizia se nel ricorso al Prefetto contro una multa o sanzione amministrativa viene richiesta l’audizione e questa non viene effettuata. Cade nel nulla, insomma.
Una disposizione coraggiosa quella del Giudice di Pace milanese, che ha riallineato i paletti della Giustizia. O ancora meglio, della possibilità alla difesa che tutti devono avere. Nel caso specifico l’automobilista.
Un argomento che abbiamo trattato più volte su MotorAge.it . Non ultima nell’articolo sulla guida in stato di ebrezza, esame del capello, tasso alcolemico, restrizioni della patente, nonché nelle tantissime domande correlate giunte in redazione. E nelle relative risposte.
Solo informazioni reali sull’asfissiante iter amministrativo che segue un alcol test risultato positiivo. Uno dei consigli descritti è di rivolgersi a un avvocato che segua l’assistito nel calvario. E se possibile non farlo rimanere oltre il possibile senza patente. L’appuntamento col Giudice di Pace può sveltire, districare intoppi, salvaguardare i diritti.
Come nel caso di Milano e del ricorso con richiesta udienza al Prefetto. Darne seguito è per l’amministrazione un obbligo posto proprio a garanzia dei diritti di difesa del cittadino.
Senza udienza ordinanza annullata.
Il Giudice di Pace di Milano ha emesso un’importante sentenza evidenziando l’illegittimità delle ordinanze prefettizie qualora il Prefetto non disponga l’audizione del ricorrente che ne abbia fatto richiesta.
Nello specifico l’automobilista aveva proposto ricorso al Prefetto di Milano contro una sanzione amministrativa (della Polizia Locale del Comune), richiedendo l’audizione personale.
L’Illustre Giudicante è stato preciso. La convocazione di chi ne fa richiesta nel ricorso contro le sanzioni è un obbligo per l’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 18 Legge 689 del 1981, costituisce una garanzia dei diritti di difesa del presunto trasgressore. Ne deriva che la relativa omissione vizia il procedimento, rendendo illegittimo il provvedimento emanato dal Prefetto a conclusione di esso.
La sentenza ha pertanto chiarito che la Pubblica Amministrazione deve attivarsi per rendere compatibile il rispetto del termine per l’emissione del provvedimento e sentire l’interessato.
Così, il Giudice di Pace di Milano, accolto il ricorso del cittadino automobilista, ha annullato l’ordinanza prefettizia impugnata. In più ha condannato il Prefetto di Milano al pagamento delle spese di lite. Anche questo, in favore della parte ricorrente.
Il Codacons, come spesso avviene, ci è andato a nozze. “La Pubblica Amministrazione non può ledere il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Va evitato che alcuni cittadini siano costretti a pagare sanzioni illegittime solo per liberarsi del problema delle multe”.
La Redazione
Ogni tanto… l’automobilista ha ragione