Il rifiuto all’ alcool test può essere “perdonato”. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione.
Sgombriamo subito il campo da equivoci: rifiutarsi di sottoporsi all’alcol test è reato. Allo stesso modo è reato il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale. Infatti anche questo comportamento viene considerato come se l’automobilista venisse sorpreso con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge. Ad affermarlo è la Cassazione con la recente sentenza n. 9391/17, che definisce l’applicazione delle medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.
Il rifiuto dell’alcol test
Detto questo però, si è verificata una circostanza in cui è stato stabilito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 7 settembre 2017 n. 40758, che non costituisce reato il rifiuto all’accompagnamento in una struttura sanitaria per l’accertamento alcolimetrico. Lo conferma un automobilista che, trovatosi fermato da una pattuglia di Carabinieri sprovvista della necessaria strumentazione di controllo, si è rifiutato di farsi accompagnare all’ospedale.
Quindi anche se chi si sottrae all’ alcool test deve essere sanzionato come colui che viene trovato con il tasso di alcol più alto nel sangue, esiste una norma penale che stabilisce che per tutti i reati che comportano un minor pericolo sociale, caratterizzati quindi dalla “tenuità del fatto”, il colpevole può essere perdonato.
Naturalmente se l’automobilista non è coinvolto in un incidente stradale.
Il “perdono” si ottiene tramite l’archiviazione del procedimento penale e la non applicazione delle sanzioni previste. Quindi niente processo e nessuna ammenda. Rimane la trascrizione sulla fedina penale, oltre alla decurtazione dei punti che, insieme alla sospensione della patente rientrano nelle sanzioni amministrative previste dalla legge.
Non ci capite più niente? Per riassumere in “parole povere” la legge stabilisce che chi si rifiuta di sottoporsi all’ alcol test ammette tacitamente la propria responsabilità. Quindi non potendo accertare l’entità del tasso alcolemico il trasgressore deve essere punito al pari di chi viene trovato alla guida con il maggior quantitativo di alcol nel sangue. Ma in questo caso interviene la giurisprudenza affermando che, in fin dei conti si tratta di un fatto non grave che può essere perdonato. In sintesi chi rifiuta il controllo dell’etilometro non rischia nessuna sanzione oltre a quelle amministrative, mentre chi accetta il controllo e risulta positivo oltre alle sanzioni amministrative rischia un procedimento penale.
Conducente giudicato colpevole in primo e secondo grado
E’ importante sottolineare però che l’automobilista di cui abbiamo accennato prima, è stato dichiarato colpevole in primo e secondo grado di giudizio, in quanto i giudici di merito hanno dichiarato la penale responsabilità del conducente per tale rifiuto. La Cassazione, tuttavia, ha accolto il suo ricorso sovvertendo quindi la sentenza con queste motivazioni: “il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici non è integrato laddove il conducente si opponga all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dai commi terzo e settimo dell’articolo 186 del Codice della Strada”.
Per chiarire, il comma terzo dell’art. 186 del CDS non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Inoltre, per effetto del comma settimo è esclusa la contravvenzione (qualora non sia successo alcun sinistro) per il conducente che si rifiuta di seguire gli operatori di Polizia al fine di sottoporsi al necessario test. La sentenza però non prevede situazioni in cui si presentino recidive.
Insomma, all’automobilista di qui sopra “è andata bene” e ciascuno si farà una propria idea di questo caso. E’ necessario ricordare però, che è meglio cedere il volante ad altre persone se si è esagerato con l’alcool. Senza dimenticare casi ancor più gravi, come il mettersi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provocando incidenti gravi. Per costoro è opinabile “l’ergastolo della patente”.
Motorage.it – La redazione