Sentenza: Non ricordarsi chi era alla guida non sarà più reato
Nessuna sanzione a chi si dimentica chi guidava il veicolo al momento di un’infrazione. Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione, ribaltando una giurisprudenza consolidata. L’obbligo di fornire le generalità del conducente rimane ma va valutato caso per caso. Perché non ricordare fatti passati non è trasgredire.
Ricordarsi chi era alla guida di una vettura, nel momento in cui è stata commessa un’infrazione, per il proprietario di un’auto non è più obbligatorio. A stabilirlo è stata una sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, dopo decenni di giurisprudenza in senso contrario.
L’ultimo organo giurisdizionale dello Stato si è dovuto esprimere su un caso del 2007, che ha coinvolto un privato cittadino. A cui nell’occasione era stata comminata una multa a oltre 90 giorni dalla data dell’infrazione, per la precisione 112 giorni dopo. Con perdita di punti sulla patente.
Da lì ne è scaturita una battaglia legale durata 11 anni e che si è protratta nei successivi gradi di giudizio. Fino alla sentenza definitiva, depositata lo scorso 18 aprile. E che potrebbe facilitare ricorsi a raffica. Oppure no.
Ora è difficile accampare scuse.
Va fatto prima di tutto un inciso. All’epoca dei fatti le forze di polizia avevano a disposizione 150 giorni per notificare l’atto di contravvenzione.
Un lasso di tempo che è stato ridotto a 90, in base alla legge 120/2010 che ha riformato il Codice della Strada. Un lasso di tempo più breve congegnato proprio per evitare vuoti di memoria da parte dei trasgressori. Perché allora era facile giustificarsi eventuali negligenze od omissioni, trincerandosi dietro la classica scusa del “è passato tanto tempo, non mi ricordo”.
Una frase detta da molti, almeno una volta nella vita. Chissà, magari per chiedere perdono da qualcuno dopo un torto commesso. Lo stesso valeva anche per contestare un verbale e ottenerne la revoca, nel caso si trovasse un pubblico ufficiale particolarmente clemente.
Una normativa interpretata in senso letterale.
Va altresì precisato che, come ribadito dai stessi giudici nella sentenza della Cassazione, “il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione“. E, di conseguenza, “a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa”.
L’inosservanza di tale obbligo è sanzionata con una multa di 286 euro, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, del Codice stradale. A meno di un “giustificato e documentato motivo”, che però ha riguardato soltanto rarissimi casi. Finora la Cassazione si era espressa interpretando la norma in senso restrittivo. In parole povere, non facendo distinzioni tra chi si rifiuta di collaborare non fornendo le generalità del conducente e chi invece dà una risposta negativa sulla base di giustificazioni.
Dimenticarsi non equivale più a una trasgressione.
I giudici supremi aprono però un’orizzonte nuovo. Come recita la sentenza della Cassazione, “resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente“. Ma “laddove la risposta sia stata fornita ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l’idoneità delle giustificazioni fornite dall’interessato”.
Di conseguenza, è fatta salva la facoltà di esonerarsi dalla responsabilità di rivelare chi era alla guida quando è stato violato uno o più articoli del Codice Stradale. Ma a condizione di dimostrare l’effettiva impossibilità di sapere chi era al volante in quel frangente.
Una netta apertura quella del giudice supremo. Che, oltre al danno della perdita di punti sulla patente per infrazioni commesse da altri, può evitare a molti la beffa di dover pagare una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Il detto “cornuto e mazziato”, in alcuni casi, non varrà più, almeno sul versante delle regole stradali.
Redazione MotorAge.it
Ma come si fa a dimostrare l’effettiva impossibilità di sapere chi era al volante della “tua macchina” in un dato giorno? Mah…