Sconti RC auto anche per le coppie di fatto
Secondo l’Ivass, è possibile praticare gli sconti Rc auto anche alle unioni civili. Si risolve così una falla creata dalla legge Bersani che prevedeva questa possibilità solo per figli e coniugi del beneficiario. Stretta anche sulle norme anti incidenti e cambio assicurazione.
Se funziona come dovrebbe non ci saranno più disparità di trattamento, nemmeno quando ci si trova al volante. L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha infatti emanato due nuovi provvedimenti sugli sconti Rc auto.
Di fatto viene allargata la platea dei beneficiari delle polizze di assicurazione riguardante la responsabilità civile connessa all’utilizzo dell’automobile.
La possibilità è prevista dalle modifiche dell’art. 3 del regolamento Ivass n.9 del 19 maggio, intitolato “Dematerializzazione dell’attestato di rischio”. Secondo quanto recita la nota, esse “introducono benefici a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate”. Come appunto, veicoli oggetto di leasing, intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente.
Previste anche nuove norme di contrasto alle frodi assicurative. In particolare all’indirizzo dei furbetti che denunciano il sinistro in ritardo con l’obiettivo di cambiare compagnia assicurativa e stipulare una polizza più conveniente.
Nuove tutele anche per unioni non legate da matrimonio “tradizionale”.
Con queste nuove disposizioni, verrebbero così risolti i dubbi interpretativi sollevati dalla legge Bersani del 2007. Che specificava che la classe di merito potesse essere soltanto trasferita tra persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, quindi figli e coniugi.
In pratica si tratta del premio assicurativo assegnato a ogni automobilista in funzione della sua “sinistrosità”, ovvero del rischio di incidenti che porta con sé in base alla sua storia personale. Questo viene attribuito secondo un punteggio che varia da un minimo di 1 fino a un massimo di 18.
La normativa, va detto, era entrata in vigore in un quadro politico-sociale profondamente diverso da quello attuale. Nel quale la discussione sulle cosiddette unioni civili non era ancora entrata nel vivo. E ancora si era probabilmente legati a un concetto tradizionale di famiglia, di ispirazione cristiano-cattolica.
Cambiare assicurazione dopo l’incidente? Farlo non conviene più.
Un’altra novità prevista dall’Ivass introduce una nuova disciplina dell’attestato di “rischio dinamico“. E’ quanto si legge nel provvedimento che modifica n. 9 del 19 maggio 2015 e il provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015. “Si terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia”.
Secondo l’Istituto, è frequente infatti il trucchetto di chi denuncia in ritardo un incidente, dopo aver cambiato compagnia assicurativa. Allo scopo di avere un attestato di rischio immacolato e una classe bonus-malus favorevole.
Ora non sarà più possibile farlo. Con l’attestato di rischio dinamico, infatti, a ciascun veicolo appartenente all’assicurato è attribuito un codice. Questo permette ad ogni compagnia di prendere in carico il rischio anche senza sapere dell’ultimo incidente. E adeguare la propria tariffa.
Per cui se qualcuno avesse avuto intenzione di adottare un simile escamotage, d’ora in poi dovrà desistere da questo proposito.
Redazione MotorAge.it – Andrea Sicuro