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Blocco Diesel: attacco alla libera mobilità

 A pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, proseguono sempre più forti le polemiche relative al blocco dei veicoli Diesel. Un blocco pseudo anti-inquinamento che è stato contestato da molti. Ovviamente dal popolo degli automobilisti, ma alla fin fine assorbito dalle Regioni coinvolte. Ciascuno un po’ a suo modo. Di fatto, un pericolo per la libertà di movimento, per l’economia e per la sicurezza. 

Non si placano le polemiche dopo la decisione di vietare la circolazione ai veicoli Diesel fino a Euro 3. Un provvedimento che riguarda non soltanto la Lombardia, ma anche Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Si parla del “Accordo di Bacino Padano per il Miglioramento della Qualità dell’Aria”.

Dal primo ottobre è infatti entrata in vigore l’intesa siglata nel 2017 tra il Ministero dell’Ambiente e le Regioni interessate. Provvedimento voluto dall’ex guida centro-sinistra.

 Regioni e Comuni: interpretazioni personalizzate.

La novità è prevista dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.

L’idea sarebbe dunque quella di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle località con più di 30  mila abitanti. Anche fregandosene degli abitanti e di chi deve arrivare da fuori. Di fatto, l’unico effetto che il provvedimento ha ottenuto è stato quello di penalizzare fortemente chi deve spostarsi ogni giorno in città.

Ma il tutto si è trasformato in un vero un casino. Non c’è una regione che abbia lo stesso regolamento. Lecito domandarsi: “Ma uno che deve viaggiare tra una regione e l’altra cosa fa?”.

 Lombardia ed Emilia Romagna. 

In Lombardia non possono circolare le auto a benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 3 dal 1° ottobre dalle ore 7.30 alle 19.30 dei giorni feriali. 

In Emilia Romagna divieto di circolazione per le auto diesel fino a Euro 4, con e senza filtro antiparticolato. Nessun limite per le auto a benzina. Il blocco in Emilia Romagna sarà dalle 8.30 alle 18.30 durante i giorni feriali e tutte le prime domeniche del mese. Fermi anche i ciclomotori pre-euro. Stabilito il divieto per queste categorie di veicoli anche nelle “domeniche ecologiche”: 28 ottobre, 11 novembre e 2 dicembre 2018, 13 gennaio, 3 febbraio e 3 marzo 2019. 


 Nel Veneto. 

Nella regione Veneto, ferme le auto a benzinaEuro 0 e Euro 1 e quelle a diesel fino a Euro 3 dal 1° ottobre dalle ore 7.30 alle 18.30 dei giorni feriali. Alle deroghe della Regione Lombardia si aggiungono queste eccezioni: possono circolare i veicoli guidati dagli over 70, chi deve raggiungere il posto di lavoro in assenza di mezzi pubblici e i cittadini con Isee inferiore a 16.700 euro.

 Il Piemonte. 

In Piemonte il divieto per tutti i veicoli Euro 0 è di 365 giorni 24 ore su 24 anche se dotate di impianto GPL. I diesel Euro 1 e 2 sono fermi dalle 8 alle 19 per 1 anno. Gli Euro 3 solo per 6 mesi, dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. Da considerare, tuttavia, che il Comune di Torino, a parte seguire le date decise dalla Regione Piemonte, ordinanza n. 57, ha altre iniziative. Tipo, Stop totale ad auto e veicoli commerciali Euro 0 (diesel, benzina, metano e GPL) per 7 giorni su 7 e  24 ore su 24. 

Da notare che in Lombardia le vetture con impianto GPL , sia per dotazione di fabbrica che per successiva installazione, possono invece circolare facendo parte delle deroghe.

Sempre a Torino i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3, non possono circolare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Relativamente ai 6 mesi invernali da ottobre a marzo, blocco anche per i ciclomotori e motocicli Euro 0.

 Gli incentivi al cambio auto. 

La Regione Piemonte ha però messo a disposizione 4 milioni di euro (2 provengono dal Ministero dell’Ambiente) per incentivare la sostituzione delle vecchie automobili. Chi vorrà acquistare un nuovo veicolo rottamando quello vecchio potrà contare su un contributo che varia da 4mila a 10mila euro. Verrà emanato un bando regionale per accedere ai finanziamenti, volti in particolare ai commercianti ambulanti e agli artigiani in servizio di reperibilità.

 Sotto scacco la libera circolazione. 

La misura, come stabilito dal protocollo, permetterebbe quindi di poter richiedere il “pass” per il solo tragitto casa-lavoro-casa. E se si hanno altre esigenze importanti o impellenti? Le possibilità sono infinite. Stando agli orari, rimane invece “aperto al pubblico” l’orario degli aperitivi e del relax. Grazie tante. 

Lo hanno fatto a Londra? Ma il nostro potenziale dei mezzi pubblici fa ridere a confronto. 

Interessati in tutto circa 1,1 milioni solo di auto, secondo le stime. Auto che pagano bollo, assicurazione e manutenzione per passare gli esami periodici. Costate anche tanto, e che in vari casi sarebbero costrette a restare parcheggiate.

Sono esclusi dal provvedimento le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, ad alimentazione Diesel, pur di categoria inferiore o uguale ad Euro3 (con eccezioni descritte).  

L’intenzione è quella di arrivare a un blocco totale alla circolazione di veicoli a gasolio. Entro il 1° ottobre 2020, verrebbe così vietato l’ingresso anche alla categoria Euro 4 e, nel giro di cinque anni, alla gamma degli Euro 5.

A qualcuno potrebbe prudere un po’ l’orecchio pensando alle recenti dichiarazioni del Gruppo Fiat o FCA. L’ex AD Marchionne (davvero possa riposare in pace) che evidenziava i programmi del Gruppo concentrati su alimentazioni a GPL e metano. Tagliando fuori i settori dei Diesel (oltre che dei veicoli elettrificati) con piani assolutamente controcorrente rispetto alla maggioranza dei grandi brand dell’automotive. Gli incontri di Renzi con Marchionne, uno ben noto, altri due successivi nel mese più celati, servivano a pianificare queste strategie?

Del resto, il parco circolante è a maggioranza Diesel, nelle vendite dell’usato come del nuovo la maggioranza è sempre detenuta dai Diesel. Inoltre l’elettrificazione è nelle priorità di quasi tutti i Marchi auto. Mentre Fiat…

 Comuni: non tutti accettano la lotta ai Diesel. 

Non tutte le amministrazioni locali si sono però adeguate allo stesso modo all’incauta idea. In Emilia Romagna alcuni Comuni, come San Lazzaro, hanno voluto derogare al regolamento, non condividendo i modi con i quali si è optato per il blocco alla mobilità (sotto il finto ideale dell’anti-inquinamento). La Regione Piemonte ha solo scelto di far slittare di due settimane l’entrata in vigore del provvedimento, che scatta dal 15 ottobre. Però la misura non dovrebbe coinvolgere le persone con più di 70 anni di età e i commercianti ambulanti (ndr).

Dura la presa di posizione dell’Automobile Club Italia, che sottolinea come la normativa “stia riducendo la libera mobilità di molte famiglie e lavoratori. A ciò si aggiunge il danno economico che ricade su chi ha già difficoltà a sostituire l’auto e ora vede azzerare il valore del proprio usato”. 

Molti si troveranno in difficoltà anche per rientrare a casa, magari in altro Comune. Pensiamo alle donne, che alla sera, col buio, si trovano magari a dover attraversare stradine e anfratti alla caccia di un bus o di una stazione.  E purtroppo sappiamo che non tutti possono dimostrare un contratto di lavoro reale. I collaboratori autonomi quelli chiamati “a giornata” all’ultimo momento, cosa faranno?

A chi ha avuto questa ideona, chiediamo, per esempio, mai venuti a fare un giro a Lambrate di primo mattino o alle 7.30 di sera? Ci manderesti tua moglie o tua figlia ?   

In sintesi le limitazioni al traffico 

Sono esclusi dal fermo alla circolazione:

– veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimedali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

– auto munite di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);

– mezzi alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro5 Diesel per quella data categoria di veicolo);

– veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

– mezzi classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;

– motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;

– veicoli che sono esentati per particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo per finalità di tipo pubblico o sociale.

– auto, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

– mezzi di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;

– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

Sono derogati dal fermo della circolazione anche i seguenti veicoli:

– automezzi appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza

– veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa

– automezzi di operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa

– veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE

– blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998

– autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro

– mezzi utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica

– vetture utilizzate dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro

– veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero

– auto con a bordo almeno tre persone (car pooling)

– veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione

La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06. 

Insomma, più che una normativa, un vero enigma, che saprà rendere più difficile la vita, accontenterà alcuni costruttori, e che ai furbi presenta mille scappatoie per “derogare”. 

Fabrizio Romano – MotorAge.it Redazione – foto apertura Ken Gerhardt

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